Il CCM è dotato di una propria autonomia giuridica ed amministrativa ed elegge i propri rappresentanti. Il centro opera col fine di promuovere la solidarietà e la socialità, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e degli interessi collettivi, perseguendo attività rivolte a favore dei propri soci e terzi senza scopo di lucro.
L’obiettivo da raggiungere è quello di promuovere servizi e attività di utilità sociale e solidale verso i più deboli (come anziani, minori, disabili, donne) e contrastare problemi sociali (come emarginazione, violenza e povertà).
Per costituire e quindi aprire un’ Associazione di Volontariato occorre disporre di:
A) Atto costitutivo
B) Uno statuto che evidenzi l’assenza di ogni finalità di lucro e deve contenere i principi di democraticità con organi e cariche elettive e inoltre la quota associativa non può essere in nessun caso trasferibile.
C) Marche da bollo da portare all’agenzia delle entrate da affrancare ogni 4 facciate dello statuto.
Chiunque vogli creare una realtà che somigli a quella del CCM deve prima essere sicuro di avere deciso quale categoria sociale sarà nei suoi primari interessi. Nonostante ciò l’importante è svolgere attività che perseguono finalità di solidarietà sociale (aiuto, sostegno a terzi in situazioni di svantaggio).
Le fonti di finanziamento per le associazioni di volontariato sono puntualmente individuate dalla legge (contributi pubblici, erogazioni liberali, contributi da soci, lasciti testamentari). Si possono inoltre svolgere delle attività commerciali, ma tali attività devono essere solamente marginali e sono puntualmente individuate dalla legge.
Il centro può avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi nei limiti strettamente necessari a qualificare la loro attività e scopo sociale. In ogni caso, l'attività gratuita prestata dai soci deve essere sempre prevalente rispetto a quella dei dipendenti esterni.
Pertanto, il CCM garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni degli aderenti e l'esplicitazione dei criteri della loro ammissione ed esclusione, i diritti e gli obblighi degli aderenti medesimi, l'obbligo della formazione del bilancio e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
Le forme statutarie di riferimento sono quelle previste per le organizzazioni no profit: Gruppo di Volontariato (Legge quadro 266/91); Ente non Commerciale, o Onlus (D. LGS. 460/97); APS ovvero Associazione di Promozione Sociale (Legge 383 del 7/12/2000).